Le due forme in breve
Il contributo a fondo perduto è una somma che l'impresa non deve restituire, calcolata in percentuale sulle spese ammesse del progetto (la cosiddetta intensità d'aiuto). Il finanziamento agevolato è invece un prestito da rimborsare, ma a condizioni migliori di quelle di mercato: tasso zero o ridotto, durata più lunga, periodo iniziale di preammortamento.
Molte misure combinano le due forme. La Nuova Sabatini, ad esempio, abbina a un finanziamento bancario un contributo statale sugli interessi; gli strumenti di Invitalia per le nuove imprese uniscono spesso un prestito a tasso zero a una quota a fondo perduto.
Quando conviene il fondo perduto
- l'impresa ha già la liquidità per sostenere l'investimento, perché il contributo viene di norma erogato dopo aver sostenuto e rendicontato la spesa;
- il progetto rientra pienamente nelle spese ammesse dal bando;
- si vuole ridurre il costo complessivo dell'investimento senza aumentare l'indebitamento.
Va ricordato che il contributo, di norma, concorre alla formazione del reddito d'impresa secondo le regole del TUIR: il suo effetto va considerato nella pianificazione fiscale dell'anno.
Quando conviene il finanziamento agevolato
- la priorità è disporre subito della liquidità necessaria;
- l'investimento è rilevante rispetto alle dimensioni dell'impresa;
- l'impresa ha una capacità di rimborso solida e un buon merito di credito.
I cinque criteri per decidere
- Liquidità disponibile: l'impresa può anticipare la spesa in attesa dell'erogazione?
- Tempi: quando servono le risorse e quando arriverà il contributo?
- Dimensione e cumulabilità: la classificazione come micro, piccola o media impresa e i limiti al cumulo degli aiuti, inclusa la soglia de minimis di 300.000 euro in tre esercizi (Regolamento (UE) 2023/2831).
- Capacità di rimborso: i flussi di cassa previsti sostengono la rata del finanziamento?
- Effetti fiscali e di bilancio: come incidono il contributo e il debito sul reddito e sugli indici che le banche valutano.
Questo approfondimento ha finalità informative e non sostituisce una consulenza sul caso concreto. Riferimenti aggiornati al 4 ottobre 2026.